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Chiarimento

  • ART. 3 - SCOPO, MATERIA E LIMITI DELLA CONVENZIONE DI CASSA Qualora l’Agenzia decidesse di acquisire nuovi e diversi programmi di gestione finanziaria e contabile ovvero decidesse di apportare modifiche a quelli esistenti, l’adeguamento delle procedure di scambio telematico con il Cassiere dovrà avvenire a cura e spese del Cassiere, nei tempi di volta in volta concordati tra le parti, escludendosi sin d’ora qualsiasi onere a carico dell’Agenzia ovvero della ditta fornitrice dell’eventuale nuovo software o comunque assegnataria dell’incarico di apportare modifiche a quello esistente. In alcun modo il Cassiere potrà modificare o sostituire le procedure sopra descritte senza il preventivo assenso dell’Agenzia

    QUESITO: si chiede chiarimento sull’impegno che il Tesoriere si dovrà assumente, nel dettaglio, in riferimento al paragrafo sopra riportato, considerando le attuali normative.

    Domanda del: 23/09/2024 aggiornata il 23/09/2024
  • La previsione riguarda l’adeguamento delle procedure di scambio telematico con il Cassiere a seguito dell’acquisizione di nuovi e diversi programmi di gestione finanziaria e contabile da parte dell’Agenzia ovvero decidesse l’Agenzia stessa di apportare modifiche a quelli esistenti. In tal caso il Cassiere assumerà a proprio carico le spese di tale adeguamento.

     

     

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